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In Italia, il Decreto Legislativo 81/2008 - o Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro - è la norma principale che mira a migliorare e tutelare la qualità di vita dei lavoratori attraverso percorsi di formazione, campagne promozionali e di informazione legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro e comprende una formazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti, titolari e preposti.
Devi fare riferimento al D.Lgs 81/08 art. 37 - Formazione dei lavoratori.
La formazione obbligatoria dei lavoratori è costituita da due moduli personalizzati a seconda del livello di rischio del settore di lavoro a cui appartiene la tua azienda.
Il primo modulo è di carattere generale per tutti e ha la durata di 4 ore mentre il secondo ha una durata variabile in funzione del livello di rischio:
Per la formazione minima obbligatoria è previsto un aggiornamento quinquennale che riguarda il modulo specifico per il settore di attività per tutti i livelli di rischio la cui durata è di 6 ore.
Facciamo riferimento al D.Lgs. 81/08 art. 32 - Formazione degli Addetti/Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) non Datori di Lavoro.
Il D.Lgs.81/08 prevede che lo svolgimento dei compiti di addetto/responsabile del servizio prevenzione e protezione sia subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
Facciamo riferimento al D.Lgs. 81/08 art. 32 - Formazione degli Addetti/Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) non Datori di Lavoro.
I percorsi di formazione delle due figure professionali di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP e di Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione – ASPP, sono strutturati in tre moduli:
Dovrai seguire il corso R.S.P.P. per datori di lavoro, regolamentato dal D. Lgs 81/08 art. 34, che permette ai Datori di Lavoro di aziende che vogliono ricoprire personalmente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di acquisire le competenze sulla sicurezza e salute indispensabili alla tutela dei lavoratori.
Nell’Allegato II del D.Lgs. 81/08 sono indicati i seguenti casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di Prevenzione e Protezione dei Rischi:
I corsi hanno la seguente durata:
Dovrai far seguire al tuo Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il corso R.L.S. così come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008. Si tratta di una formazione particolare in materia di salute e sicurezza.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008). Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
Per quanto riguarda l'aggiornamento periodico, la durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano pi di 50 lavoratori.
La Legislazione vigente stabilisce che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori (D.Lgs n. 81/08 , art. 46, comma 2).
Per garantire la prevenzione incendi i datori di lavoro designano i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e di lotta contro gli incendi, ai quali devono garantire un’adeguata e specifica formazione, nonché un aggiornamento periodico (D.Lgs n. 81/08 , artt.18 e 37).
Il corso ha una durata di 4 ore per le aziende a basso rischio incendio, 8 ore per le aziende a medio rischio incendio e 16 ore per le aziende ad alto rischio incendio.
I destinatari del corso sono i lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08, le mansioni di addetto al primo soccorso in aziende classificate nei gruppi A, B o C dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15/7/03.
Il corso ha una durata di 12 ore per le aziende di tipo B-C e di 16 ore per le aziende di tipo A, con aggiornamento triennale di 4/6 ore.
Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi:
Gruppo A:
Gruppo B:
Gruppo C:
Tutti coloro che, nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, hanno il compito di sovrintendere l’attività lavorativa, con funzioni di immediata supervisione e di diretto controllo sull’esecuzione delle prestazioni lavorative (capi squadra, capi reparto, capi ufficio, capi cantiere, ecc.), devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aggiuntiva rispetto a quella che ricevono in quanto lavoratori.
La durata di tale formazione aggiuntiva è di 8 ore, con aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore.
Si, i Dirigenti devo seguire un corso che fornisce loro una formazione che copre gli ambiti giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, approfondendo la gestione e l’organizzazione in azienda della sicurezza, anche per mezzo di modelli conformi ai requisiti dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08. Saranno inoltre trattate le tematiche relative alla valutazione dei rischi, alla comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
La durata del corso specifico per dirigenti è di 16 ore e sostituisce la formazione dipendenti, con aggiornamento quinquennale di 6 ore.
Con il termine "formazione abilitante e regolamentata" l'Unione europea definisce, con Direttiva n. 36/2005 (art. 3, lettera e) "qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale. La struttura e il livello della formazione, del tirocinio o della pratica professionale sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro e sono soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità designata".
Le figure professionali normate sono:
Operatore Socio Sanitario – DGR 18 luglio 2007 n. 5101
Acconciatore – DDUO 30 luglio 2008 n. 8486
Estetista – legge 1/90 – Note prot. E1.2011.0573587 del 22/12/2011 e prot E1.2015.0288677 del 29/07/2015
Somministrazione alimenti e bevande - DGR 1 dicembre 2010 n. 887
Agente rappresentante di commercio – DGR 1 dicembre 2010 n. 887
Agente di affari in mediazione - DGR 1 dicembre 2010 n. 887
Addetto ai servizi di controllo (Buttafuori) – DDUO 1 aprile 2010 n. 3310
Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti - Deliberazione 16 luglio 1999 Ministero dell’Ambiente
Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore – DDUO 28 maggio 2009 n. 5350
Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici – DDUO 6 ottobre 2009 n. 10043
Insegnanti e Istruttori di autoscuola - Circolare regionale 13 aprile 2011 Prot. E1.2011.0257380
Responsabile Tecnico di Tintolavanderia - DDS 18 febbraio 2014 n. 1256
Tecnico del Restauro dei beni culturali - DDUO 15 febbraio 2013 n. 1228
Conduttore Impianti Termici - DDUO 7 marzo 2012 n. 1861
Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni - DDUO 5 agosto 2014 n. 7558
Fitosanitari - Delibera Giunta Regionale 6 marzo 2015 n. X/3233
Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER - DDUO n. 8711 del 21 ottobre 2015
L’art. 37 comma 1 lettera a) del d.lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro debba assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza che affronti in particolare i seguenti argomenti:
Il corso di formazione generale è obbligatorio per il lavoratore e deve essere svolto al momento:
La formaizone è rivolta a tutti i lavoratori di qualsiasi macrocategoria di rischio e corrispondenza ATECO 2002-2007.
I Fondi Partitetici Interprofessionali sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni sindacali e finalizzati alla promozione di attività di formazione rivolte ai lavoratori occupati. Sono autorizzati a raccogliere lo 0,30% versato all’INPS e a ridistribuirlo tra i loro iscritti.
L’adesione ad un fondo interprofessionale è gratuita e può essere fatta in qualsiasi momento dell’anno.
Aderire ad un fondo è una possibilità per le aziende di recuperare parte dei contributi previdenziali obbligatoriamente versati e destinarli alla formazione dei propri dipendenti.
I Fondi Interprofessionali attivi in Italia sono una ventina, (Fondimpresa, Forte, Fon.Ar.Com, Formazienda, etc.). Per questo è importante fare un’analisi preliminare per avere supporto alla selezione e adesione al fondo interprofessionale più idoneo alla propria realtà.
Contattaci ora, senza impegno, prenotando la tua consulenza telefonica gratuita con un nostro consulente che ti aiuterà a trovare la soluzione giusta per alle tue esigenze.
I progetti formativi vengono elaborati sempre analizzando il fabbisogno formative dell’azienda per cui non ci sono limitazioni sulla tipologia dei corsi.
Per quanto riguarda la formazione obbligatoria per legge, può essere finanziata ma con alcune limitazioni.
Se c’è questa esigenza, contattaci senza impegno. Prenota ora la tua consulenza telefonica gratuita con un nostro consulente che ti aiuterà a trovare la soluzione giusta per alle tue esigenze.
I Fondi Interprofessionali attivi in Italia sono una ventina, (Fondimpresa, Forte, Fon.Ar.Com, Formazienda, etc.). Per questo è importante fare un’analisi preliminare per avere supporto alla selezione e adesione al fondo interprofessionale più idoneo alla propria realtà.
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