Il 18 gennaio 2022 scade il termine per inviare la comunicazione obbligatoria di impiego di lavoro autonomo occasionale relativamente ai rapporti di lavoro cessati o attivi alla data dell'11 gennaio 2022.
Il decreto fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) ha novellato l'articolo 14 del Testo unico della sicurezza sul lavoro con l'obiettivo di rafforzare il presidio sul rispetto delle norme di prevenzione in azienda e ampliando a tal fine e competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Chi è tenuto alla comunicazione:
Sono tenuti alla comunicazione obbligatoria di avvio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale solo i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Sono pertanto esclusi dall'obbligo i soggetti non imprenditori quali per esempio le associazioni culturali, politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli studi professionali, le pubbliche amministrazioni, i datori di lavoro domestico, i proprietari degli immobili in caso di lavori edili, i condomini.
- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, già oggetto di comunicazione preventiva (art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 convertito da legge n. 608/1996)
- le prestazioni occasionali (art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 convertito da legge n. 96/2017) per le quali sono previsti altri obblighi di comunicazione e gestione del rapporto
- le professioni intellettuali (artt. 2229 c.c.) e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA (l’attività effettivamente svolta che non corrisponde a quella esercitata in regime IVA è soggetta invece all'obbligo di comunicazione in parola)
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Per tali rapporti di lavoro infatti è stata introdotta una speciale comunicazione (legge n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021).
Quali sanzioni verranno applicate:
La violazione dell’obbligo di effettuazione della comunicazione obbligatoria è punita con l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Tempi e modalità della comunicazione
In assenza di specifiche indicazioni operative al riguardo, la nota n. 29 del 2022 stabilisce le seguenti tempistiche di invio della nuova comunicazione:
- in via provvisoria, entro il 18 gennaio 2022, per tutti i rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2021, iniziati prima e dopo il 21 dicembre 2021 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre 2021 e cessati all'11 gennaio 2022
- a regime, per i rapporti avviati dal 12 gennaio 2022, prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Come preparare la comunicazione
La comunicazione va effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità perviste per i rapporti di lavoro intermittente (art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015).
In attesa che il Ministero del lavoro aggiorni/integri gli applicativi in uso, la comunicazione va effettuata con l’invio di una e-mail ordinaria (di cui i committenti dovranno conservare copia da esibire eventualmente agli ispettori) agli indirizzi di posta elettronica degli ITL forniti in allegato alla nota n. 29 del 2022.
Nella mail, senza allegati, il committente deve indicare necessariamente:
- i suoi dati e quelli del prestatore
- il luogo della prestazione
- una sintetica descrizione dell’attività
- la data inizio della prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale verrà compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Se l’opera o il servizio non viene compiuto nell’arco temporale indicato si dovrà effettuare una nuova comunicazione
- l'ammontare del compenso se è stabilito al momento dell’incarico.
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