Sono state pubblicate le disposizioni attuative del nuovo incentivo fiscale, previsto dal decreto Rilancio D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020, riconosce una detrazione IRPEF a chi investe in start up e PMI innovative.
Per gli investimenti in start up e PMI innovative effettuati nel 2020, la domanda per accedere agli incentivi fiscali potrà essere inviata dal 1° marzo 2021.
L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti che investono nel campo dell’innovazione sotto forma di detrazione IRPEF del 50% sull’ammontare dell’investimento effettuato, direttamente o indirettamente, nel capitale sociale di una impresa innovativa.
Il beneficio è riconosciuto purché l’investimento sia mantenuto per un minimo di 3 anni.
Il soggetto investitore potrà, in ciascun periodo d'imposta, detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50% dell'investimento effettuato a favore di:
- start up innovative fino ad un massimo di 100 mila euro, per un ammontare di detrazione non superiore a 50 mila euro
- PMI innovative fino ad un massimo di 300 mila euro, per un ammontare di detrazione non superiore a 150 mila euro; se l’investimento supera di ammontare 300 mila euro, sull’eccedenza, in ciascun periodo d'imposta, si potrà detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30% di detta eccedenza, nei limiti fissati da “de minimis”.
La detrazione spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo “de minimis” a una medesima start up innovativa o PMI innovativa non superiore a 200 mila euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.
Se la detrazione è superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Le agevolazioni fiscali non si applicano nel caso di investimenti:
- effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica
- in start up innovative o PMI innovative che operano nei settori esclusi, ai sensi dell'art. 1, c. 1 regolamento (UE) n.1407/2013.
Presentazione della domanda
L'impresa beneficiaria dovrà presentare on line, tramite la piattaforma in corso di predisposizione dal MISE, l'istanza nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Per gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020, la beneficiaria dell’investimento potrà presentare domanda tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.
L’istanza per accedere all’agevolazione dovrà contenere:
- gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio
- l'ammontare dell'investimento che si vuol effettuare
- l'ammontare della detrazione che si vuole richiedere.
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