Crediti d’imposta Industria 4.0 nel bilancio dell’anno degli acquisti

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Mar 1, 2021 4:06:27 PM
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Sino ad ora la rilevazione contabile dei crediti d’imposta, come modificati dalla legge di Bilancio 2021, non è stata disciplinata da alcuno standard contabile.

Il principio contabile definisce i contributi in conto impianti quali somme erogate da un soggetto pubblico alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime.

le regole da seguire per la contabilizzazione dei crediti d’imposta sono quelle dettate dall’OIC 16 che afferma che il diritto a compensare debiti tributari rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto a ricevere un pagamento da parte dello Stato.


La società beneficiaria è tenuta a mantenere in uso le immobilizzazioni a cui è legato il credito e che l'importo dello stesso è commisurato al costo sostenuto per l'investimento. In particolare, i crediti d'imposta, considerati come contributi in conto impianti, partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato d'esercizio secondo il criterio di competenza e devono essere rilevati in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il loro riconoscimento siano soddisfatte. Il credito d’imposta andrà quindi iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CII5-bis.

Nel caso in cui l'investimento sia stato effettuato nel corso del 2020, occorrerà riportare i crediti d’imposta nel bilancio dello stesso anno, a prescindere dal momento in cui si renderà possibile la compensazione degli stessi nel modello F24.

L'imputazione in bilancio dei contributi in conto impianti può avvenire mediante l'utilizzo di due metodi alternativi:

  • il metodo c.d. diretto: i contributi sono portati a riduzione del costo del cespite cui si riferiscono, con conseguenti minori ammortamenti nei successivi esercizi di competenza
  • il metodo c.d. indiretto: i contributi sono portati solo indirettamente a riduzione del costo del bene, in quanto vengono imputati a conto economico.
I due metodi, entrambi ammessi dai principi contabili, potrebbero portare a trattamenti fiscali diversi; considerata la natura agevolativa del provvedimento in esame tale ipotesi parrebbe comunque non essere conforme ai principi generali.

 

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